SALUTO  DELLAVV. CARLO MARSELLA

Presidente dellAssociazione Giuristi Marco Tullio Cicerone

 

Buona sera.

Un cordialissimo saluto di benvenuto da parte dellAssociazione Giuristi Marco Tullio     Cicerone e mio personale a quanti sono qui convenuti: grazie per la vostra presenza.

Saluto e ringrazio per la loro partecipazione:  

      Il dott. Giacomo Iula , Presidente del Consiglio Comunale di Sora; lavv. Davide Calabr, Presidente dell Ordine Forense di Frosinone ; il Notaio Angelo Zinzi, Presidente del Consiglio Notarile di Cassino; lavv. Mariangela Di Passio in rappresentanza del Presidente dellOrdine Forense di Cassino; il Tenente Domenico Castelletti  della Compagnia Carabinieri di Sora; i Magistrati, i Notai, i Professori, i Colleghi, i carissimi Soci e tutti i presenti.

      Comunico che la scorsa settimana venuto a mancare anzitempo e improvvisamente il collega avv. Pietro Conte, un esempio di lealt e tenacia, da anni Tesoriere e da ultimo Segretario dellOrdine Forense di Cassino.

Sento il dovere di esprimere a nome dellAssociazione Giuristi M.T.Cicerone sentite e commosse condoglianze alla Famiglia Conte per il lutto che lha colpita: chiedo pertanto ai presenti la cortesia di osservare un minuto di raccoglimento a ricordo di Pietro. Grazie

Quello di questa sera un Convegno imperniato su un tema di grande interesse ed attualit: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Sia in Italia che nel resto del mondo, levoluzione dei modelli orientati alla prevenzione dei fenomeni che turbano le normali regole del mercato, hanno richiesto la collaborazione attiva dei professionisti delle discipline economiche e giuridiche.

Lobiettivo deve essere quello di promuovere lulteriore crescita della cultura antiriciclaggio e lo sviluppo quanto pi possibile coerente del quadro normativo di riferimento.

Questa sera abbiamo il piacere di avere due Illustri Relatori: lAvv. prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Universit di Bologna e Presidente Associazione Responsabili Antiriciclaggio e lavv. Maurizio Arena Presidente di Organismi di Vigilanza e Curatore della Rivista Reati Societari i.t 

 

 

 

 

 

Grazie prof. Razzante e grazie avv. Arena per aver accettato il nostro invito: Ben venuti!

Il prof. Razzante attualmente consulente della Commissione Parlamentare Antimafia ed ha fatto parte della Commissione per la redazione del Testo Unico Antiriciclaggio del Ministero dell'Economia. membro dell'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza, istituito a Roma presso il Centro Alti Studi Difesa.

LAvv. Maurizio Arena, avvocato penalista, attualmente Presidente dellOrganismo di vigilanza ex d.lg. 231/2001 di Beni Stabili e della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor; membro degli Organismi di Vigilanza di Boehringer Ingelheim Italia, Takeda Italia Farmaceutici e Istituto de Angeli.

  Mi sia consentito ora rivolgere un saluto e un ringraziamento al collega avv. Luciano Menga che, oltre a dichiararsi disponibile a introdurre e coordinare i lavori dellodierno Convegno, si adoperato in modo determinante affinch questa sera potessimo avere la partecipazione degli illustri Relatori: grazie Luciano

Sono certo che il dibattito che seguir sar animato da interventi qualificati, che consentiranno di approfondire ancor pi il tema del Convegno.

Ringrazio tutte le Istituzioni, gli Enti, le Societ e i Privati che sono stati, sono e ci auguriamo saranno sempre vicini alla nostra Associazione in quanto il loro sostegno stato, e sar sempre  essenziale per il compimento delle attivit che saranno programmate dalla nostra Associazione dirette a favorire la crescita della cultura giuridica nel Territorio.

Ringrazio lavv. Emilio Cancelli per lessenziale collaborazione prestata alla gestione dellapparato ricetrasmittente.

Grazie per lascolto e a tutti buon lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTO DELLAVV. MARIANGELA DI PASSIO

Rappresentante Ordine Forense di Cassino

 

Buona sera a tutti.

Vi porto il saluto del Presidente Di Mascio, che impegnato per motivi di famiglia a Perugia. Il Consiglio dellOrdine degli Avvocati sempre molto attento alle iniziative dellAssociazione Marco Tullio Cicerone, per le quali ringraziamo lavvocato Carlo Marsella in prima persona e tutti i Soci.

 Rappresentano questi incontri un momento di confronto molto importante per noi avvocati, di studio e approfondimento. Commossa anche nel ricordo del compianto avvocato Pietro Conte recentemente scomparso, lascio la parola ai Relatori ed auguro a tutti un buon lavoro. Grazie.

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTO DELLAVV. DASVIDE CALABR

Presidente Ordine Forense di Frosinone

Buona sera a tutti. Io non posso che confermare le bellissime parole della collega Di Passio. Devo ringraziare Carlo che, con la sua costanza tipica dei Ciociari, continua a martellarci ogni tre mesi con questi bei convegni. Lo ringrazio, anche per la particolarit dellargomento particolare e sperio che il relatore possa escludere in questa materia la responsabilit degli avvocati nella nuova normativa, per evitare rischi. Buon lavoro a tutti.

 

 

 

 

SALUTO DEL Dott. ANGELO ZINZI

Presidente Consiglio Notarile di Cassino

Buona sera a tutti. Come sempre i notai sono presenti quando si parla di cultura. Dico pochissime cose. Ringrazio anzitutto di averci invitato perch largomento particolarmente interessante, ma purtroppo anche in questa materia la nostra categoria sembra, consentitemi, lagnello sacrificale delle professioni nel senso che le responsabilit pi pesanti ricadono su di noi. Una domanda ai relatori, ovviamente mi risponderanno dopo le relazioni Vorrei sapere se a loro giudizio, il legislatore ha ben calibrato. Se hanno, cio, un senso, una proporzionalit oppure se sono eccessive, come sembra ad alcuni, visto che questa normativa,formulata tenendo presente pi che altro il mondo delle banche ed istituti simili,  stata tout court estesa ai professionisti. Vi rendete conto che anche il livello delle sanzioni, insomma, non proprio paragonabile? Sono leggi e noi per primi ci impegniamo ad applicarle ma sembra che le cose stiano. Ad un certo punto questesercito non ce la fa, ha bisogno di aiuto e chiama in soccorso degli ausiliari. Succede per che pi della met del suo esercito, delle sue forze, viene impiegata, non pi per combattere il nemico ma per controllare se chi deve aiutare aiuta bene, pene pesanti le sanzioni. Cos stanno pi o meno le cose. Scusate se mi sono dilungato e buon lavoro a tutti.

 

 

 

 

 

 

SALUTO DEL DOTT. GIACOMO IULA

Presidente Consiglio Comune di Sora

 

Buona sera,

Sono qui in veste istituzionale; porto allavvocato Marsella, allAssociazione,il salutoi del Consiglio Comunale che mi onoro di presiedere e il mio personale . Il Sindaco occupato in questi minuti in Sala Consiliare con gli altri ventisette Sindaci del comprensorio sorano, Distretto C, indifesa del nostro Ospedale, che purtroppo continua ad essere sotto attacco. Un saluto ai graditissimi ed illustrissimi ospiti. Sono qui anche in veste professionale e faccio una piccolissima chiosa al notaio Zinzi. Io sono un promotore finanziario, quindi anche la nostra una categoria sotto controllo e sotto la lente per quanto riguarda il tema oggetto del convegno oggetto di questa sera. Mi sia consentito, perch sono qui anche in veste amicale, di porgere il mio saluto allamico prof. Razzante, mio corregionale. Siamo Lucani e abbiamo avuto modo di incontrarci, quattro o cinque anni fa quando ho partecipato ad una full immersion perch, in questa materia insieme allavvocato Arena. Per me un piacere avere qui chi spiega bene le leggi sullantiriciclaggio, ma  chi  fa le leggi e spero riaverti presto qui ospite dellAmministrazione a presentare il tuo nuovo libro sullantiriciclaggio a livello internazionale. Mi fermo qui, buon lavoro e grazie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

 

 

 

INTRODUZIONE

Avv. LUCIANO MENGA

Ass. Giuristi Marco Tullio Cicerone

La legislazione in materia si progressivamente evoluta ed arricchita sulla spinta di sempre nuove esigenze di contrasto e di lotta alla criminalit organizzata.

Detta evoluzione si sostanzialmente manifestata in tre direzioni: a) nellelaborazione di concetti e strumenti giuridici (la normativa penale e il nuovo ruolo dellUfficio Italiano Cambi; b) nellindividuazione di percorsi pi efficienti attraverso i quali si realizza la collaborazione tra i destinatari della normativa e le autorit preposte alle attivit di repressione delle attivit criminali;  c) nel progressivo aumento dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

 Si infatti passati da una normativa che sembrava rivolgersi essenzialmente al sistema bancario ad una disciplina  che investe importanti settori del commercio e delle libere professioni. Infatti, da una celere disamina delliter normativo si evidenzia che l'art. 648 bis del codice penale stato previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 591 del 21 marzo 1978 ed stato successivamente modificato dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 che ha introdotto l'ipotesi delittuosa dell'art. 648 ter c.p e dalla legge 9 agosto 1993, n. 328.

Al riguardo importante menzionare anche il D.L. maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. legge Falcone)  che, per prima,  ha imposto dei limiti al trasferimento i danaro contante. In seguito la legge 9 agosto 1993, n. 328, che ha ratificato la Convenzione sul riciclaggio ampliando il numero dei reati presupposti.

 Dopo ben tre direttive europee (ed altre correlate) finalmente il D.Lgs. N. 231/2007, in attuazione delle stesse,  modificava anche il D.Lgs. N.231/2001 (disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni), aggiungendo i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit di provenienza illecita. Tuttavia linarrestabile processo evolutivo della disciplina si concretizzato, e non solo ad avviso dello scrivente, in un complesso di norme disorganiche.

 E dunque auspicabile una revisione organica che dovrebbe tradursi sia nella redazione di un testo unico sia nellintroduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio oggetto di attenta e fervente disamina, pi che mai in questi giorni,  da parte della Commissione di studio dellUfficio Legislativo del Ministero Giustizia presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca.

 Il tema del Convegno strettamente correlato agli obblighi dei professionisti e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme e il suo scopo principale quello di suggerire modalit operative corrette in relazione ai diversi adempimenti imposti dalla legislazione ad un ampia categoria di soggetti in tema di antiriciclaggio.

            Tuttavia questo obiettivo non pu essere perseguito senza aver prima esaminato i presupposti sui quali nasce e si sviluppa la normativa, la ratio della stessa, nonch le diverse interpretazioni che ne vengono date.

Come ascolterete dagli Illustri Relatori il taglio del presente Convegno strettamente pratico e sintetico senza, pertanto,  alcuna presunzione di rendere esaustivo un argomento estremamente complesso e articolato.

Ringrazio sentitamente il Presidente dellAssociazione giuristi M.T. Cicerone Avv. Marsella che mi ha dato la possibilit di introdurre una tematica estremamente attuale e i Relatori Avv. Prof. Razzante e Avv. Arena ai quali,  legato da un prolungato rapporto di natura professionale, di stima e amicizia, vanno i miei pi sentiti ringraziamenti e della cui competenza e disponibilit mi consentito, pertanto,  profittare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI

 

Avv. Prof. RANIERI RAZZANTE

Docente di Legislazione Antiriciclaggio Universit di Bologna

Presidente Associazione Responsabili.Antiriciclaggio, Presidente Aira

 

 

I professionisti e le norme antiriciclaggio: opportunit e vincoli

 

 

Lelenco dei professionisti obbligati allantiriciclaggio lo si ritrova nellarticolo 12 del D.lgs. 231/07.

Ai fini del decreto, per professionisti sintendono:

-       i soggetti iscritti nellalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nellalbo dei consulenti del lavoro;

-       ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivit in materia di contabilit e tributi, ivi comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

-       i prestatori di servizi relativi a societ e trust, ad esclusione degli altri soggetti qualificati come professionisti dallarticolo 12 D.lgs. 231/07.

I notai e gli avvocati (articolo 12, comma 1, lettera c)) sono obbligati agli adempimenti, diremmo ratione materiae, allorquando, in nome e per conto dei propri clienti, compiano qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

-       il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivit economiche;

-       la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

-       lapertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

-       lorganizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o allamministrazione di societ;

-       la costituzione, la gestione o lamministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Tranne che per i prestatori di servizi relativi a societ e trust, lobbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica agli altri soggetti summenzionati (per es. commercialisti e avvocati), con esclusivo riferimento alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dellesame della posizione giuridica del loro cliente o dellespletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sulleventualit di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Ci, in sostanza, mira a tutelare il rapporto fiduciario che sinstaura fra professionista e cliente nelle delicate fasi giudiziali o pregiudiziali.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione/conservazione dei dati, comunque, non sussistono per i professionisti in relazione allo svolgimento della mera attivit di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

I professionisti che fanno parte degli organi di controllo (per esempio Collegio sindacale o Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01), fermo ovviamente il rispetto dellarticolo 52 del decreto antiriciclaggio, sono esonerati dagli adempimenti di adeguata verifica, registrazione/conservazione dei dati e delle informazioni, nonch di segnalazione di operazioni sospette. Su questi, per, incombe lobbligo di comunicazione previsto proprio dallart. 52 del decreto 231/07.

 

Ladeguata verifica della clientela

La disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela costituisce il nucleo maggiormente innovativo della regolamentazione contenuta nel decreto legislativo 231. Ladeguata verifica, pi che sostituire, ingloba e rafforza lobbligo di identificazione della clientela gi previsto nel previgente quadro normativo quale presupposto della registrazione dei dati. da considerare con attenzione la circostanza secondo cui ladeguata verifica non sostituisce lidentificazione della normativa previgente (legge 197/1991), ma la assorbe. Unica differenza la si riscontra nel fatto che mentre lidentificazione si riassumeva (e si riassume) nellacquisizione anagrafica dei dati del cliente, ladeguata verifica mira ad arrivare allo scopo delloperazione.

Il passaggio dallidentificazione alladeguata verifica ha comportato maggiori oneri con riferimento alle modalit di svolgimento della fase di identificazione sia per gli intermediari che per i professionisti. Tali modalit, prima dellavvento del decreto 231 erano concentrate esclusivamente sulla fase genetica del rapporto con il cliente; ora, sono estese allintera durata del rapporto intermediario-cliente con conseguente incremento dei dati e delle informazioni da acquisire. Una delle novit principali in questo senso lintroduzione dellobbligo di censire anche il titolare effettivo del rapporto o delloperazione e di fornire informazioni sullo scopo e natura del rapporto.

Levoluzione dellidentificazione in adeguata verifica persegue la finalit di concentrare lattenzione degli operatori sulle ipotesi di effettiva rilevanza, con il recepimento del principio comunitario dellapproccio basato sul rischio (cd. KYC), in base al quale i destinatari delle norme individuano rapporti e controparti per i quali ritenuto opportuno assumere un atteggiamento improntato a minore ovvero maggiore cautela, calibrando cos anche lonerosit degli adempimenti necessari per la corretta identificazione e verifica del cliente.

Prima di analizzare le norme del decreto riguardanti ladeguata verifica, pare opportuno soffermarsi sullobbligo di astensione, fissato dallarticolo 23 ed oggetto di recenti modifiche e chiarimenti da parte del Mef e della Uif.

Secondo quando disposto dal primo comma dellart. 23, quando gli enti e le persone soggetti al decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dallart. 18, comma 1, lett. a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo n eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gi in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla Uif. A tale articolo stato poi aggiunto, grazie al D.lgs. 169/2012, correttivo del D.lgs. 141/2010, un comma 1-bis, secondo il quale, quando non possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (cio identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo e raccolta informazioni su scopo e natura del rapporto o prestazione) relativamente a rapporti continuativi gi in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, tutti i destinatari del decreto (banche, Poste, professionisti, assicurazioni, ecc.) devono restituire i fondi, gli strumenti e le altre disponibilit al cliente, liquidandone il relativo importo tramite bonifico motivato su altro conto bancario indicato dal cliente. La norma stata subito oggetto di censure. Per evitare problematiche operative e di esegesi normativa, il MEF, a distanza di poche ore dallentrata in vigore del nuovo comma, lo sospendeva, anche a seguito di contatti intercorsi con lAssociazione Bancaria Italiana.

La sospensione veniva decretata dal Ministero in ragione soprattutto delle criticit operative che poneva:

-       duplicazione della disposizione sullastensione gi prevista dallart. 23, comma 1, del decreto antiriciclaggio;

-       contraddittoriet della norma con quelle sullutilizzo del contante che prevedono come il cliente possa sempre prelevare i suoi fondi;

-       il cliente non pu essere costretto ad aprire un conto bancario (se non ne ha uno) dove far pervenire i fondi del cd. bonifico motivato;

-       aumento delle segnalazioni di operazioni sospette in conseguenza dei bonifici motivati da parte dellintermediario di destinazione dei fondi. 

Con la sospensione il Dicastero comunque comunicava che le problematiche sarebbero state esaminate da un tavolo tecnico convocato appositamente e che, allesito, avrebbe pubblicato una Circolare a chiarimento della norma.

Lattesa Circolare del MEF stata poi effettivamente pubblicata il 30 luglio 2013 per fornire chiarimenti sulle modalit di applicazione della procedura di astensione e di restituzione dei fondi.

Il Mef ha chiarito come per linstaurazione di nuovi rapporti continuativi o per leffettuazione di prestazioni occasionali, continui ad operare la previsione del comma 1 dellarticolo 23 che impedisce ex novo la costituzione del rapporto, leffettuazione delloperazione occasionale o lesecuzione della prestazione professionale.

Per la clientela gi acquisita, i destinatari possono graduare nel tempo lapplicazione della procedura prevista dal comma 1-bis, stante anche la previsione dellart. 22 del decreto.

Il Mef ha quindi stabilito che sia necessario applicare il comma 1-bis dellart. 23 in occasione di:

-       operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazione, soltanto nel caso in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilit finanziarie di spettanza del cliente;

-       rapporti nuovi non ancora perfezionati, solo nellipotesi in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilit finanziarie di spettanza del cliente, scoprendo successivamente limpossibilit di completare ladeguata verifica;

-       rapporti gi instaurati, al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente, nel caso in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio accerti di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Ad ogni modo, il MEF chiarisce come la procedura di restituzione debba essere attivata solo in caso di rapporti che presentano saldi attivi. In caso di attivazione della procedura, il destinatario che decida di astenersi, invier una segnalazione alla UIF solo laddove sussistano gli elementi di cui allarticolo 41 del citato decreto; linoltro, dunque, dipende dallesito valutativo compiuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Si reputa, comunque, che i professionisti (quali destinatari della normativa), a differenza di quanto accadr per gli intermediari finanziari, in caso di astensione (per impossibilit di effettuare/completare ladeguata verifica) si limiteranno nella maggior parte dei casi a rinunciare al mandato professionale, non essendo spesso in possesso di fondi o titoli da dover restituire ai clienti; in caso contrario (cio quando sono in possesso di fondi o titoli del cliente), dovranno adeguarsi alla procedura indicata dal Mef.

Prima di avviare la procedura di restituzione ex art. 23, comma 1-bis, il destinatario degli obblighi dovr avviare una fase di interlocuzione con il cliente, rammentando allo stesso le conseguenze derivanti dallimpossibilit di completare ladeguata verifica.

Nel solo caso di definitiva impossibilit di effettuare o completare ladeguata verifica, il destinatario invier al cliente una comunicazione scritta con la quale:

-       far presente il proprio obbligo di astensione e lesigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione lindicazione delle coordinate di un conto corrente con determinate caratteristiche (conto corrente o conto titoli intestato o cointestato al cliente, aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime AML dei paesi terzi equivalenti);

-       informer il cliente che, in attesa delle coordinate del conto, sul rapporto (evidentemente il caso non riguarda i professionisti) saranno consentite solo le operazioni necessarie alladempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza;

-       informer il cliente che, trascorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sar possibile effettuare alcuna operazione e si provveder a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni sul rapporto (evidentemente anche questo caso non riguarda i professionisti);

-       informer il cliente che gli eventuali moduli di assegno dovranno essere restituiti (il caso non riguarda i professionisti);

-       informer il cliente che, ricevuta lindicazione del conto, sar disposta la restituzione dei fondi.

Nellipotesi in cui il destinatario degli obblighi non ottenga lindicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provveder a trattenere e a versare le disponibilit finanziarie su un conto infruttifero.

Come spesso accade in materia di antiriciclaggio, la procedura tiene conto delle peculiarit operative proprie degli intermediari finanziari e non fornisce chiarimenti ulteriori ai destinatari che non siano intermediari. Il professionista che si trover dunque nella situazione di doversi astenere per impossibilit di effettuate ladeguata verifica, dovr adeguarsi per quanto possibile alla procedura indicata dal Mef.

La circolare del Ministero dispone, infine, che i destinatari debbano acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione. A tal riguardo, il Provvedimento UIF del 6 agosto 2013 individua il contenuto delle informazioni che gli obbligati dalle norme antiriciclaggio devono acquisire e conservare. Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dallimporto, gli obbligati dovranno conservare pertanto le seguenti informazioni. In primo luogo saranno conservate la data, limporto e la tipologia delloperazione di restituzione. Dovranno poi conservarsi i dati identificativi del cliente, degli eventuali cointestatari e, se presente, dellesecutore. In pi, si dovranno acquisire e conservare le informazioni sui titolari effettivi, nel caso in cui lastensione stessa non sia determinata dallimpossibilit di identificarne e verificarne lidentit. Ancora, la UIF potr verificare gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali effettuata loperazione di restituzione,  lintermediario finanziario presso il quale questi sono aperti e leventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilit finanziarie. Infine, laddove siano noti, dovranno essere conservati, sempre in ragione di un successivo controllo della UIF, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare loperazione di restituzione.

Il decreto antiriciclaggio detta una norma ad hoc riguardante ladeguata verifica per professionisti e revisori contabili. Secondo quanto disposto dallarticolo 16, infatti, i professionisti di cui allarticolo 12 del decreto osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivit professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi.

1.    Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 euro.

2.    Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con pi operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare unoperazione frazionata.

3.    Tutte le volte che loperazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dellobbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso unoperazione di valore non determinabile.

4.    Quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

5.    Quando vi sono dubbi sulla veridicit o sulladeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dellidentificazione di un cliente.

I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente nei casi di cui ai precedenti punti 1, 4 e 5.

Ovviamente, per notai ed avvocati, resta ferma la soggezione allobbligo di adeguata verifica soltanto nelle fattispecie indicate dallart. 12, comma 1, lett. c). Allorquando lattivit del notaio o dellavvocato rientrer nelle fattispecie indicate dallart. 12, comma 1, lett. c), questi dovr effettuare ladeguata verifica nei casi indicati nel summenzionato art. 16.

Lobbligo di adeguata verifica consiste, indifferentemente per professionisti e intermediari, nelle attivit riportate nellarticolo 18 del decreto:

-       identificazione del cliente e verifica dellidentit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Per documenti di identit si intendono: la carta di identit ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dallamministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalit prevalente di dimostrare lidentit personale del suo titolare (art. 1 D.P.R. n. 445/2000). Per lItalia, sono equipollenti alla carta didentit: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto darmi, le tessere di riconoscimento purch munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da unamministrazione dello Stato (art. 35 D.P.R. n. 445/2000) ed in corso di validit.

-       Identificazione delleventuale titolare effettivo e verifica dellidentit di questo. Qualora il soggetto da identificare sia una persona fisica, i dati da ottenere sono i seguenti: nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale, gli estremi del documento di identificazione. Qualora si sia in presenza di soggetti diversi dalle persone fisiche, si dovranno ottenere: denominazione, sede legale, codice fiscale.

-       Reperimento di informazioni sullo scopo e natura prevista del rapporto continuativo.

-       Monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo, attraverso lanalisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo tale da verificare che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che lente (o la persona tenuta allidentificazione) ha del cliente, della sua attivit, del suo profilo di rischio.

Ladeguata verifica richiede alcune attivit ulteriori rispetto alla mera identificazione del cliente. In questo senso, una delle maggiori novit del decreto 231 sta nellobbligo di individuazione del titolare effettivo.

In base a quanto disposto dallarticolo 2 dellallegato tecnico al decreto 231[1], il titolare effettivo pu essere la persona fisica per conto della quale realizzata unoperazione o unattivit, ovvero, nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui allallegato tecnico al decreto stesso. Dunque, titolare effettivo la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla unentit giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto del 25% + 1 delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore (sempre a patto che non si tratti di una societ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti), o la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di unentit giuridica.

Nel caso in cui il cliente fosse unentit giuridica (fondazioni, trust, ecc.), per titolare effettivo intenderemo la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25%  o pi del patrimonio di unentit giuridica, se i futuri beneficiari sono gi stati determinati; la categoria di persone nel cui interesse principale istituita o agisce lentit giuridica, se i beneficiari non sono ancora stati determinati; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o pi del patrimonio di unentit giuridica.

E bene evidenziare come il criterio del 25% pi uno delle quote sociali sia esemplificativo ed atto a supportare gli obbligati nellindividuazione del titolare effettivo in casi limite o allorquando non vi siano altri elementi per individuarlo.

Si deve comunque ricordare come, ai sensi dellarticolo 21 del decreto antiriciclaggio, i clienti sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Secondo quanto disposto dallarticolo 55, comma 2, del D.lgs. 231/2007, Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lesecutore delloperazione che omette di indicare le generalit del soggetto per conto del quale eventualmente esegue loperazione o le indica false punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. Il cliente, in sostanza, si assume la piena responsabilit sui dati ed informazioni rilasciati in sede di adeguata verifica grazie alla sottoscrizione dellapposito modello. Di pi, lart. 55, comma 3, D.lgs. 231/07 stabilisce come lesecutore delloperazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false sia punito con larresto da sei mesi a tre anni e con lammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Lidentificazione e la verifica dellidentit del cliente e del titolare effettivo svolta alla presenza del professionista o di un dipendente o collaboratore della societ di revisione e del cliente, mediante un documento di identit non scaduto, ed eseguita al momento dellaccettazione dellincarico. Non richiesta la presenza fisica delleventuale titolare effettivo.

Si ricorda che sono validi per lidentificazione i documenti didentit e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000. Per lidentificazione di soggetti non comunitari, si pu procedere allacquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

Come anticipato, allatto dellidentificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie per lidentificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Per questo le sue indicazioni fanno fede su quanto previsto in atti, poich ben potrebbe darsi il caso di titolari effettivi diversi dai soci che posseggano partecipazioni di maggioranza.

Se il cliente una societ o un ente, occorre verificare leffettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare lidentit dei relativi rappresentanti delegati alla firma per loperazione da svolgere.

Contestualmente allidentificazione del cliente, effettuata lidentificazione e la verifica dellidentit del titolare effettivo; imposta, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, ladozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di propriet e di controllo del cliente.

Al fine di agevolare lidentificazione e la verifica dellidentit del titolare effettivo, i destinatari di tale obbligo possono ricorrere allutilizzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; possono chiedere ai propri clienti i dati pertinenti o, comunque, ottenere le informazioni in altro modo. Ovviamente, tale modalit dovr seguirsi nel momento in cui non oggettivamente possibile acquisire dati ulteriori sulle persone che, di diritto o di fatto, sono i titolari delle societ.

Con nota del 9 aprile 2009, n. 29165, il MEF ha chiarito che nei confronti delle societ fiduciarie trovano piena applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I, Sez. I, del D.lgs. 231/2007. Per un maggiore approfondimento riguardante lapplicazione degli adempimenti antiriciclaggio per le societ fiduciarie, si veda la Circolare indirizzata da Assofiduciaria a tutte le associate del 27 settembre 2010 ed avente ad oggetto D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 Direttiva 2008/48/CE.

Ai sensi delart. 18, lett. a) e b) del citato decreto, lobbligo di adeguata verifica della clientela deve essere adempiuto sia nei confronti della societ fiduciaria, sia nei confronti del fiduciante quale titolare effettivo. Qualora lobbligato non sia in grado di identificare il fiduciante, si richiama lattenzione sulla circostanza che, in base allart. 23, comma 1, sussiste lobbligo di astenersi dalleseguire la prestazione richiesta ed il soggetto tenuto deve altres valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. La norma, dopo aver prescritto che il momento in cui effettuare lidentificazione del titolare effettivo coincide, temporalmente, con lidentificazione del cliente e che non richiesta la presenza fisica del titolare effettivo, impone ladozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di propriet e di controllo del cliente stesso. Nella pratica lobbligato, per lidentificazione potr avvalersi delle risultanze del registro delle imprese, o farsi rilasciare una dichiarazione scritta dal cliente che contenga lindicazione del titolare effettivo, ovvero individuarlo attraverso la valutazione critica di documenti di cui sia in possesso in ragione delloperazione da compiere. Va sottolineato che la figura del titolare effettivo, se ha come punto di riferimento una persona giuridica, un ente, un trust (e figure assimilate), testualmente riconducibile esclusivamente ad una o pi persone fisiche, ma non a enti o persone giuridiche, dovendo lobbligato, qualora il destinatario degli effetti risulti una persona giuridica, far luogo ad ulteriori verifiche a ritroso sino ad arrivare alla persona fisica destinataria ultima degli effetti dellatto e che in ultima istanza esercita il potere di controllo e di direzione. Allesito delle verifiche in discorso potr, comunque, emergere linesistenza di una persona fisica (o di pi persone fisiche) che abbia un potere di direzione e controllo rispetto ad altri partecipanti allentit giuridica, cos come potr accadere che lobbligato non sia in grado, attraverso visure presso i pubblici registri ovvero con i mezzi in suo possesso, di pervenire ad unidentificazione certa del titolare effettivo. In questa ipotesi ci si dovr attenere alla dichiarazione resa dal cliente ovvero ai documenti acquisiti e, qualora ci siano fondati elementi di sospetto sulla veridicit delle dichiarazioni rese e sulla congruit dei dati emergenti dai pubblici registri, astenersi e segnalare loperazione allautorit competente.

A titolo meramente esemplificativo, si ricorda come non esista la figura del titolare effettivo nei condomini, enti ecclesiastici, societ quotate, cooperative e consorzi o enti della pubblica amministrazione.

 

Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni

I professionisti elencati nellarticolo 12 del decreto antiriciclaggio istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. Sono tenuti a registrare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dallaccettazione dellincarico professionale, dalleventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati nellarticolo 36, comma 2, ferma lordinaria validit dei documenti didentit.

Il termine indicato, come si vede, pu essere definito dilatorio, concedendo la possibilit al professionista di provvedere alla registrazione anche entro trenta giorni dal termine della prestazione. Si reputa, comunque, che la registrazione per essere tempestiva debba essere effettuata dal professionista appena questi venga in possesso di tutti i dati da registrare, senza attendere il termine della prestazione.

In alternativa allarchivio informatico, i professionisti possono istituire il registro della clientela (cartaceo) nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonch gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Il registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con lindicazione alla fine dellultimo foglio del numero delle pagine di cui composto il registro e lapposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. I dati e le informazioni riportate nel registro devono comunque esser rese disponibili, su richiesta delle Autorit, entro tre giorni.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attivit in pi sedi, pu istituire un registro per ciascuna sede.

I professionisti sono tenuti a conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinch possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorit competente. Nello specifico, per quel che riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.

Resta fermo che le informazioni da registrare sono le seguenti:

-       con riferimento alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;

-       con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di unoperazione unica o di pi operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare unoperazione frazionata: la data, limporto, la tipologia delloperazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

I professionisti non sono tenuti ad applicare le disposizioni dettate dal provvedimento della Banca dItalia n. 895 del 23 dicembre 2009, n dal Provvedimento della Banca dItalia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dellarchivio unico informatico e per le modalit semplificate di registrazione. Questi provvedimenti, per, devono essere osservati dalle societ di revisione contabile menzionate allarticolo 13, comma 1, D.lgs. 231/07.

 

La segnalazione di operazioni sospette

I professionisti, nello svolgimento della propria attivit, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare allUIF le operazioni sospette di riciclaggio (SOS).

Lart. 41 stabilisce come la segnalazione sia dovuta quando i soggetti obbligati alla segnalazione sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalle caratteristiche, entit, natura delloperazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacit economica e dellattivit svolta dal soggetto cui riferita, in base ad elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti in ambito dellattivit svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Interessante notare come il D.L. n. 78/2010 abbia previsto linserimento di un periodo finale al primo comma dellart. 41. Secondo questo periodo aggiunto: E un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui allarticolo 49, e , in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Il MEF non ha mancato di precisare che tale aggiunta debba essere intesa alla stregua di un comune indice di anomalia, ferma lattenzione particolare richiesta in caso di operazioni in contante per somme elevate. Il vero problema e quindi il vero onere che ricade sui destinatari della normativa quello di conservare la documentazione necessaria a ricostruire (e provare) liter valutativo seguito prima di inviare o meno la SOS. Seppur la legge antiriciclaggio non richieda espressamente agli obbligati la tracciabilit della valutazione , questa attivit costituisce lunico modo per evitare sanzioni, anche elevate, in caso di contestazione della violazione prevista dallart. 57, comma 4, D.lgs. n. 231/07.  Al fine di agevolare lattivit di valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni sono emanati e aggiornati periodicamente degli indicatori di anomalia. Gli indici consistono in una serie di casi esemplificativi, in presenza dei quali il professionista deve valutare, integrando questi ultimi con le altre informazioni di cui dispone, se procedere o meno alla segnalazione allUIF. Il metodo valutativo, introdotto gi con il Decalogo-ter e ribadito dai successi provvedimenti della UIF, parte dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la connotazione oggettiva di un operazione non consente di individuare immediatamente le finalit sottostanti; infatti, operazioni che per importo, modalit, canale distributivo e localizzazione territoriale, appaiono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono, invece, risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Per quanto riguarda nello specifico i professionisti, questi trasmettono le segnalazioni direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali alluopo autorizzati. Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Avv. MAURIZIO ARENA-

 

Curatore della rivista on line "I Reati Societari" e membro del Gruppo di lavoro sulla normativa antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense".

La Responsabilit delle persone giuridiche e dei professionisti

per il delitto di riciclaggio

Controlli antiriciclaggio nello studio legale: modalit esecutive e diritti dellavvocato

- Il quadro normativo

 

 

Il punto di partenza del presente contributo il collegamento tra il d.lg. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio: L.A.), la normativa valutaria e quella tributaria.

Ai sensi dellart 8 comma 5 L.A.:

Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Interessa in questa sede il rinvio operato alla lettera b) del comma 4, ai sensi del quale, per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3.

Il primo passaggio, pertanto, il seguente: in sede di controlli antiriciclaggio la Guardia di Finanza esercita i poteri previsti dalla normativa valutaria (DPR n. 148/1988).

A questo punto approfondiamo lesame del DPR 148/1988.

Lart 26 cos recita:

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolt riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivit ispettiva in materia valutaria.

2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

A questa disposizione va aggiunto lart 2 del d.lg. 68/2001, sui compiti della Guardia di Finanza:

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia

economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attivit di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potest amministrativa d'imposizione;

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa;

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unit produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

In particolare, il comma 4 di tale disposizione precisa:

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolt e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il secondo passaggio di rilievo il seguente: la normativa valutaria richiama i poteri previsti dalla normativa tributaria (previsti nel DPR n. 600/1973 per le imposte dirette e nel DPR n. 633/1972 per lIVA).

Interessa, infine, lart 52 del DPR n. 633 (Accessi, ispezioni e verifiche) ai sensi del quale gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto (e, per quanto detto, la Guardia di Finanza) possono effettuare l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attivit professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni1.

1 Secondo la disposizione: Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati pu essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. Fondamentale il comma 3:

E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorit giudiziaria pi vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

Lultimo passaggio della catena normativa: ai controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza negli studi legali si applica lart 52 cit.

- Le indicazioni della Guardia di Finanza

 

La ricostruzione appena effettuata coincide con quella operata dalla stessa Guardia di Finanza nella Circolare 19 marzo 2012, n. 836072 (Attivit della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali), laddove si scrive (pag. 222):

2 La circolare cos articolata:

Volume I: Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta;

Volume II: Disciplina dei mercati finanziari e tecniche investigative;

Volume III: La responsabilit amministrativa degli enti dipendente da reato;

Volume IV: modulistica e documentazione di supporto.

 

Sulle modalit di effettuazione delle ricerche (documentali) e sulle implicazioni emergenti nel corso del suo svolgimento, si rinvia anche in questo caso alle disposizioni dettate in materia di attivit di verifica fiscale dalla circolare n. 1/2008 del Comando Generale - III Reparto Operazioni [Volume I, Parte II, Capitolo III, Paragrafo 2, nonch Parte III, Capitolo II, Paragrafo 3.b.(2).].

Ebbene la richiamata Circolare 22 dicembre 2008 n. 1 ("Istruzione sull'attivit di verifica"), richiama innanzitutto il disposto di legge, per poi aggiungere alcune soluzioni interpretative (e operative):

Ai sensi del comma 3 dellart. 52 del D.P.R. n. 633/72, sempre necessaria lautorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ovvero dellAutorit Giudiziaria pi vicina, per procedere a:

- perquisizioni personali;

- apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.

Conseguentemente, allorquando durante le operazioni di accesso si presenti la necessit di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorit Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzatorio; nelle more delle decisioni del magistrato, dovr essere adottata ogni cautela, fra cui anche il piantonamento e/o il suggellamento, per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti, ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

Secondo la Guardia di Finanza (che richiama la prevalente giurisprudenza di legittimit):

la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica in argomento necessaria unicamente per procedere durante l'accesso, oltre che a perquisizioni personali, all'apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili che risultino chiusi, per cui legittimo procedere, ove non sia necessario ricorrere all'uso della forza, all'apertura di un cassetto non chiuso contenente documentazione anche senza detta specifica autorizzazione.

A proposito della possibilit di opporre il segreto professionale ai sensi del comma 3 dellart 52, nella Circolare si trova scritto:

Al riguardo, deve ritenersi che, nel corso di accessi a fini fiscali, il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilit ai fini fiscali; non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali n per i fascicoli dei clienti, limitatamente per, per quanto attiene a questi ultimi, allacquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente.

In ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, da far risultare chiaramente in atti, i verificatori devono richiedere lautorizzazione dellAutorit Giudiziaria per procedere allulteriore esame,

avendo cura di rappresentare allAutorit stessa tutti gli elementi necessari per operare le proprie valutazioni, con particolare riferimento allutilit ai fini delle operazioni ispettive dellesame dei documenti per i quali detto segreto opposto. Va posto in adeguato risalto che lautorizzazione del magistrato necessaria per lesame dei documenti e non gi per ladozione di atti che non richiedano detto esame; nelle more delle decisioni del magistrato, appare quindi consentito che i verificatori cautelino la documentazione in argomento, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, in maniera tale da assicurarne lintegrit fino a quando non sar concessa lautorizzazione allesame di merito. Le cautele adottate saranno fatte risultare nel processo verbale di verifica, in cui si dar chiara contezza che i documenti cautelati non sono stati in alcun modo visionati dai verificatori, in attesa del nulla osta del magistrato interessato.

Infine, la Circolare si sofferma sulla posizione degli avvocati che svolgano funzioni difensive o dei professionisti che assumano lufficio di consulenti tecnici, attesa la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 52 con riferimento allart. 103 c.p.p., in tema di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori. Secondo la Guardia di Finanza, lampia portata dellart 103 c.p.p.,

dettata chiaramente con specifico riferimento alle ispezioni ed alle perquisizioni disposte per finalit di carattere processuale-penale, deve ovviamente essere calibrata nel momento in cui se ne debba fare applicazione nel campo fiscale.

In questa prospettiva, il vincolo che detta disposizione viene a produrre pare riguardare i divieti di sequestro di carte o documenti relativi alloggetto della difesa e di ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore; ai fini dellindividuazione dei documenti che, in concreto, rientrano nel campo di applicabilit di tali divieti, occorre fare riferimento allart. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, a mente del quale, tra laltro:

- la corrispondenza fra limputato ed il suo difensore deve riportare il nome ed il cognome dellimputato, il nome ed il cognome e la qualifica professionale del difensore, nonch la dicitura corrispondenza per ragioni di giustizia con la sottoscrizione del mittente e lindicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce;

- quando mittente il difensore, la sottoscrizione autenticata dal Presidente del consiglio dellordine forense di appartenenza o da un suo delegato;

- se limputato detenuto, lautorit che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa recante le indicazioni suddette.

Per quanto precede, lambito giuridico del citato art. 103 c.p.p. deve intendersi circoscritto allesame della predetta corrispondenza fra imputato e difensore e non comprende, ad esempio, la risposta a richieste di notizie avanzate dai verificatori per esigenze istruttorie relative al controllo in corso.

Il documento chiude la trattazione dellargomento con le seguenti disposizioni:

Nei casi in cui, invece, la previsione della menzionata norma del codice di procedura penale risulti trovare piena operativit, non sufficiente lautorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere allapertura dei plichi, ravvisandosi la necessit che vi proceda direttamente il giudice delle indagini preliminari, ovvero un magistrato dellufficio del Pubblico Ministero in forza di un decreto motivato del giudice, il quale ipotizzi che il relativo contenuto costituisca corpo del reato (art. 103, commi 2 e 4, c.p.p.); sar, pertanto, necessario che i militari operanti, comunichino tempestivamente al pubblico ministero, anche in forma orale, ai sensi dellart. 347 del c.p.p., la notizia di reato che ritengano eventualmente ravvisabile, per i successivi atti che lAutorit Giudiziaria stessa riterr di compiere.

Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione della richiamata disposizione, il professionista potr comunque opporre il segreto professionale, eventualmente superabile attraverso una specifica autorizzazione dellAutorit Giudiziaria, nei termini dianzi esposti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Rieti

Il Pubblico Ministero dott.ssa Raffaella Gammarota

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di difeso dagli Avv.ti Maurizio Arena del Foro di Roma e Costanza Palomba del Foro di Rieti

per il reato di cui allart. 36 comma 2 lettera a) d.lg. 231/2007, iscritto nel registro delle notizie di reato in data ;

OSSERVA

Il presente procedimento prende le mosse dallispezione in materia di antiriciclaggio effettuata in data 5 giugno 2013 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Rieti nei confronti del , a seguito del quale gli operanti avrebbero riscontrato a carico dellindagato, nella sua qualit di professionista, destinatario dei c.d. obblighi, di avere omesso di effettuare la prescritta registrazione, di cui allart. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, circa la prestazione professionale offerta nei confronti di xxx assistito dal difensore nellambito della procedura esecutiva immobiliare n. pendente presso il Tribunale di Rieti, ove il xxx partecipava allasta, previo deposito cauzionale, si aggiudicava il bene immobile in data , depositava due istanze tendenti ad ottenere la proroga del termine per il versamento del residuo prezzo, per poi, infine, depositare istanza tendente alla restituzione della somma erogata come deposito.

Ebbene, lanalisi degli atti procedimentali, con particolare riferimento alla documentazione acquisita relativa alla procedura esecutiva sopra menzionata, permettere di rendere indiscutibile lassistenza del quale professionista, in favore del xxx, verosimilmente a dar data dalla domanda di partecipazione del medesimo alla vendita con incanto ( il xxx infatti, nella suddetta domanda eleggeva domicilio presso lo studio legale del ).

Da tale premesse emerge come, pertanto, lindagato fosse tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione di cui allart. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 231/07, in quanto trattasi di obbligo gravante sul professionista allorquando, come nel caso di specie, la prestazione professionale ha ad oggetto il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni 2 immobili (art. 12), nonch la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 16 lett. a) e b), art. 36) e ci a prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale dellassistenza prestata, posto che la normativa prevede nellespletamento dei compiti di difesa in un procedimento giudiziario, lesclusione a carico del professionista del solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 12 comma 2), non rinvenendosi omologa esclusione nelle altre ipotesi di obblighi di verifica della clientela e di registrazione che, pertanto, sembrano gravare sul professionista anche in caso di assistenza in procedimento giudiziario.

Si ritiene, tuttavia, che la condotta posta in essere dallindagato sinteticamente stigmatizzata nellavere omesso di registrare le informazioni richieste relativamente al rapporto professionale instaurato con il xxx non integri, allo stato, il reato de quo, posto che lart. 36 comma 3, cos come modificato dal d.lg. 231/07, prevede che i dati identificativi del cliente debbano essere registrati non oltre il trentesimo giorno successivo alla fine della prestazione professionale, data che, pertanto, cristallizza il perfezionamento e la consumazione dellillecito penale a carico del professionista.

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il rapporto professionale fra xxx ed il possa considerarsi tuttora vigente, posto che le indagini svolte hanno permesso di accertare come lordinanza emessa dal giudice dellesecuzione in data , a scioglimento della riserva assunta sullistanza di restituzione della cauzione proposta dal xxx e verosimilmente predisposta dal suo difensore, non sia stata ai medesimi notificata, n altrimenti portata a loro conoscenza, con la conseguenza che gli stessi, nellambito del tuttora sussistente rapporto professionale, siano nei termini per proporre impugnazione ex art. 617 comma 2 c.p.c.

PQM

Visto gli artt. 408, 411, 125 d.att. c.p.p.:

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari sede voglia disporre larchiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di sua competenza.

Rieti 22 ottobre 2013

 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Rieti

Il Pubblico Ministero dott.ssa Raffaella Gammarota

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di difeso dagli Avv.ti Maurizio Arena del Foro di Roma e Costanza Palomba del Foro di Rieti

per il reato di cui allart. 36 comma 2 lettera a) d.lg. 231/2007, iscritto nel registro delle notizie di reato in data ;

OSSERVA

Il presente procedimento prende le mosse dallispezione in materia di antiriciclaggio effettuata in data 5 giugno 2013 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Rieti nei confronti del , a seguito del quale gli operanti avrebbero riscontrato a carico dellindagato, nella sua qualit di professionista, destinatario dei c.d. obblighi, di avere omesso di effettuare la prescritta registrazione, di cui allart. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, circa la prestazione professionale offerta nei confronti di xxx assistito dal difensore nellambito della procedura esecutiva immobiliare n. pendente presso il Tribunale di Rieti, ove il xxx partecipava allasta, previo deposito cauzionale, si aggiudicava il bene immobile in data , depositava due istanze tendenti ad ottenere la proroga del termine per il versamento del residuo prezzo, per poi, infine, depositare istanza tendente alla restituzione della somma erogata come deposito.

Ebbene, lanalisi degli atti procedimentali, con particolare riferimento alla documentazione acquisita relativa alla procedura esecutiva sopra menzionata, permettere di rendere indiscutibile lassistenza del quale professionista, in favore del xxx, verosimilmente a dar data dalla domanda di partecipazione del medesimo alla vendita con incanto ( il xxx infatti, nella suddetta domanda eleggeva domicilio presso lo studio legale del ).

Da tale premesse emerge come, pertanto, lindagato fosse tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione di cui allart. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 231/07, in quanto trattasi di obbligo gravante sul professionista allorquando, come nel caso di specie, la prestazione professionale ha ad oggetto il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni 2 immobili (art. 12), nonch la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (art. 16 lett. a) e b), art. 36) e ci a prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale dellassistenza prestata, posto che la normativa prevede nellespletamento dei compiti di difesa in un procedimento giudiziario, lesclusione a carico del professionista del solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 12 comma 2), non rinvenendosi omologa esclusione nelle altre ipotesi di obblighi di verifica della clientela e di registrazione che, pertanto, sembrano gravare sul professionista anche in caso di assistenza in procedimento giudiziario.

Si ritiene, tuttavia, che la condotta posta in essere dallindagato sinteticamente stigmatizzata nellavere omesso di registrare le informazioni richieste relativamente al rapporto professionale instaurato con il xxx non integri, allo stato, il reato de quo, posto che lart. 36 comma 3, cos come modificato dal d.lg. 231/07, prevede che i dati identificativi del cliente debbano essere registrati non oltre il trentesimo giorno successivo alla fine della prestazione professionale, data che, pertanto, cristallizza il perfezionamento e la consumazione dellillecito penale a carico del professionista.

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il rapporto professionale fra xxx ed il possa considerarsi tuttora vigente, posto che le indagini svolte hanno permesso di accertare come lordinanza emessa dal giudice dellesecuzione in data , a scioglimento della riserva assunta sullistanza di restituzione della cauzione proposta dal xxx e verosimilmente predisposta dal suo difensore, non sia stata ai medesimi notificata, n altrimenti portata a loro conoscenza, con la conseguenza che gli stessi, nellambito del tuttora sussistente rapporto professionale, siano nei termini per proporre impugnazione ex art. 617 comma 2 c.p.c.

PQM

Visto gli artt. 408, 411, 125 d.att. c.p.p.:

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari sede voglia disporre larchiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di sua competenza.

Rieti 22 ottobre 2013 3

 

 

TRIBUNALE DI RIETI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 e segg. c.p.p)

Il Giudice dott.ssa Francesca Ciranna, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

per il reato di cui allart. 36 comma 2 lett.a) d.lg. 231/07;

- esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in sede;

- ritenuto di dover condividere le dettagliate argomentazioni esposte dal P.M. procedenti nella richiesta in precedenza citata, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritte:

- rilevato infatti che lobbligo di registrazione di cui al comma 2 dellart. 36 va effettuato entro il trentesimo giorno dal termine della prestazione professionale;

- che la prestazione effettuata dal nei confronti del xxx non era ancora terminata in quanto, non essendo stata acquisita conoscenza legale (e non essendovi prova di ci) dellordinanza del G.E. del , erano ancora pendenti i termini per proporre impugnazione ex art 617 c.p.c.

 

PQM

letti ed applicati gli artt. 409 e segg. c.p.p., dispone larchiviazione del procedimento sopra indicato e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Rieti, 29 ottobre 2013

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2013

TRIBUNALE DI RIETI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 e segg. c.p.p)

Il Giudice dott.ssa Francesca Ciranna, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

per il reato di cui allart. 36 comma 2 lett.a) d.lg. 231/07;

- esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in sede;

- ritenuto di dover condividere le dettagliate argomentazioni esposte dal P.M. procedenti nella richiesta in precedenza citata, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritte:

- rilevato infatti che lobbligo di registrazione di cui al comma 2 dellart. 36 va effettuato entro il trentesimo giorno dal termine della prestazione professionale;

- che la prestazione effettuata dal nei confronti del xxx non era ancora terminata in quanto, non essendo stata acquisita conoscenza legale (e non essendovi prova di ci) dellordinanza del G.E. del , erano ancora pendenti i termini per proporre impugnazione ex art 617 c.p.c.

 

PQM

letti ed applicati gli artt. 409 e segg. c.p.p., dispone larchiviazione del procedimento sopra indicato e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Rieti, 29 ottobre 2013

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBATTITO

 

 

 

NOTAIO ANGELO ZINZI

Sorvolo sulle osservazioni che dovrei fare allavvocato Menga, glielo far privatamente. Ne faccio una, se me lo consente, al professor Razzante. E strano professore, se lei  venisse  a studio a fare una verifica, io non solo non  mi preoccuperei affatto, ma ne sarei contento. La pregherei di ripassare anche una volta al mese, per essere aiutato. La verit che non viene lei, viene la Guardia di Finanza. Dovrebbe venire la Guardia di Finanza, mi aiuti a dire, il Gruppo Valutario o Istituti  del genere, Nucleo Speciale di Polizia Paritaria spesso delega altri componenti dellArma, che non hanno la pi pallida idea di che cosa accade. In un importante convegno a Roma,  un Generale della Guardia di Finanza, parlando, disse: Voi notai dovete, prima di fare un atto, studiare la storia fiscale del contribuente di farvi portare le sue dichiarazioni dei redditi. Laffermazione, ovviamente, ha sollevato un boato generale disapprovazione tanto che il Generale si alzato e se nՏ andato. Quanto al  criterio della proporzionalit, ecco cosa mi accaduto: una volta per una stupida procura, da fare ad una Societ di livello internazionale, ho iniziato le mie visure in Camera di Commercio. Questa societ aveva come soci, non so, dodici societ, ed io ho fatto le visure sulle dodici societ. Ma a ciascuna di queste erano associate altre societ. Ho dovuto fermarmi un attimo e chiedermi:  quanto ho speso fino ad ora? Non so, 420 euro. Questo cliente doveva fare una procura che ne costava 70.

. A questo mi sono fatto dare 500 euro e questo cliente se nՏ uscito dallo studio parlando male di me e forse aveva ragione. CՏ proporzionalit? Grazie.

 

PROF. RANIERI RAZZANTE

Senta, confermo quello che lei ha detto, quello che ha detto Maurizio con solite, puntuali suggestioni  e quello che si detto sulla scarsa chiarezza dei poteri della Guardia di Finanza. Ricordo che nel 2007 abbiamo dato con la legge, su richiesta della guardia di Finanza, il potere di delega, perch il Corpo non ce la faceva a seguire tutti i casi. Concordo sul fatto che molti non sono preparati. Le dico di pi, daccordissimo con Maurizio, che non si possono chiedere i fascicoli dei clienti, se non con una speciale autorizzazione, la Guardia di Finanza ad alcuni notai ha chiesto la dichiarazione dei redditi dei clienti, cio ha chiesto perch il notaio non avesse chiesto la dichiarazione dei redditi. Per quel Finanziere io ho consigliato, ovviamente, il pi vicino ospedale psichiatrico. Stiamo parlando di miei allievi, stiamo parlando di persone, voglio dire, alle quali sono legato, ma questo non significa che non sbaglino mai, sbagliano anche loro, i poteri da questo punto di vista vanno ridimensionati, ferma rimanendo la giustezza dellispezione. La proporzionalit. Qui non sono molto daccordo con voi. La proporzionalit gi prevista dalla legge antiriciclaggio, sta nellart. 3, questa direttiva che arriva, la quarta gi tacciata di essere un po lacunosa e  pare creer qualche problema in pi, fermo rimanendo che bello rimettere in discussione il profilo dei professionisti .Per la proporzionalit cՏ gi perch nellart. 3 della legge voi trovate scritto che i soggetti obbligati adempiono agli obblighi antiriciclaggio seguendo il criterio della proporzionalit. Se la Guardia di Finanza chiede al notaio mononucleare, con una sola segretaria,  gli stessi adempimenti dello studio con ventotto notai, dislocati in tutti i Paesi dEuropa, ovviamente ci si pu opporre. Ci si pu opporre nel senso che la proporzionalit non viene rispettata. Ora, come tutti i criteri generali, chiaro che bisogna intendersi di proporzionalit, sana e prudente gestione dicono le leggi bancarie, siamo pericolosamente a conferire una discrezionalit al soggetto che ispeziona, perch dice: secondo me la proporzionalit cՏ, secondo me non cՏ. Ma questo un avvocato, soprattutto come Murizio, che lo ha gi fatto lui, lo pu eccepire, si eccepisce, perch non che non sia gi prevista. Consiglio perci vivamente di non approcciare la materia necessariamente come un taglia e incolla di normative bancarie, perch io mi sono trovato anche con la BCC, rispetto alla Unicredit o a Banca Intesa, alla quale ho risposto contestando che la BCC non ha gli stessi adempimenti! Aveva sette dipendenti, uno dei quali faceva lantiriciclaggio, il legale, prima che la Banca dItalia uscisse con la circolare 2010, che obbliga tutte le banche ad avere la funzione antiriciclaggio.  Senta gli ho detto lei solo le pulizie non fa, ma perch cerano soltanto sette dipendenti, BCC molto piccola, chiaro che l la proporzionalit me la devi applicare, altrimenti si va pure in Cassazione. Quindi vi tranquillizzo sulla proporzionalit. Io, sul caso  specifico, del notaio tanto per rispondere perch un caso che si verifica spesso, dir: attenzione a ripercorrere la catena., se ci stanno pi societ. Innanzitutto il cliente che lei cha di fronte che deve dichiarare il titolare effettivo, non un suo problema. Certe volte deve dire: Guarda, non puoi uscire da qui. Tra laltro, art. 23, altra polizza assicurativa professionale, lei gli mostra la legge dello Stato vigente, la 231/2007, che dice: Amico mio, se non mi dai queste informazioni, purtroppo, anche non volendo ti devo accompagnare alla porta, non con segnalazione, ma ti devo accompagnare alla porta perch una legge dello Stato mi impone di chiederti queste cose. Ripeto, non la provenienza dei fondi.,ecc Una volta che lei gli ha detto questo,:io non riesco ad immaginare un Amministratore Delegato che non sappia chi gli paga lo stipendio. Il titolare effettivo quello che gli paga lo stipendio. Semplifico, chiedo scusa, ma, in una catena societaria di ventotto societ sopra, siccome la holding della famiglia Razzante, i soci titolari effettivi mi risultano  Razzante, Ranieri, ecc. E quello scrive, ma lo certifica lui. Lei fino a dove si deve spingere ad accertarlo? Fin dove, ragionevolmente, i mezzi a sua disposizione lo consentono. Se lei deve fare ventotto visure e me le fa pagare, non esister cliente che giustamente gliele pagher. Ma le dico io che non ne deve fare ventotto, nel senso che la ragionevolezza e la proporzionalit porta a dire: Beh, mi fido del cliente. Certo, se mi fa un cognome strano, se non mi quadra qualche cosa, perch la societ nel Liechtenstein, magari, ci penso e faccio un accertamento in pi. Certo, ha ragione Maurizio, che molte cose poi vengono richieste  per siamo anche in grado di ribattere al finanziere che sbaglia, come dobbiamo essere in grado di ribattere al notaio, avvocato, collega che sbaglia, perch non ci pu venire a dire: Siccome mhanno beccato, aquindi la legge antiriciclaggio scritta male. Cio, vorrei che ci fosse un po di equilibrio, tantՏ che rispondo a Maurizio con affetto, che sono daccordo con tutto quello che ha detto, una sola cosa mi manca: i notai hanno segnalato 1500 operazioni sospette. Quindi non che il sistema delle segnalazioni fallito, non fallito affatto, perch i notai stanno implementando ed incrementando le segnalazioni in via esponenziale, i commercialisti sono da zero sono arrivati a 300 400 segnalazioni, gli avvocati sono fermi a 8. per gli avvocati fallito? Non fallito. Gli avvocati, i colleghi, forse non sappiamo applicare la normativa. I notai sono tutti con gli stessi obblighi e gli avvocati non tutti hanno gli stessi obblighi, anzi molti sono esentati. Benissimo, ma questo non deve essere una giustificazione. Ve lo assicuro, sta passando tutte le autorit del Paese, una brutta impressione, ingiustificata, che gli avvocati non vogliono collaborare. Per quando ti ritrovi in audizione, parlo del Ministero, quando scrivevamo la legge, avvocati che arrivavano dicevano: Non vi preoccupate, voi potete fare quello che vi pare lo ricordo, testuali parole: Noi non adempiamo, io ricordo che per la violazione del segreto professionale, la Corte di Giustizia europea, non ricordo la data della sentenza, ha dato torto agli avvocati francesi, ai belgi e agli italiani . Ha detto che non cՏ violazione di segreto professionale. Ma quando mai? Lo prevede il testo della legge, non cՏ e non ci sar mai violazione di segreto professionale e di codice deontologico che tenga, tantՏ che, dicevo a Maurizio venendo, che laltro giorno abbiamo udito il Presidente di Confindustria, vice Presidente di Confindustria Lobello, dire : Scusate, ma voi avete espulso gli imprenditori che hanno pagato le tangenti?. Sono stati espulsi dalla Confindustria Sicilia. Confindustria ha un codice deontologico. Perch lei avvocato, Presidente del Consiglio Nazionale, mi viene a dire che lei non pu derogare la legge non pu delegare al codice deontologico? Chi lha detto? Lei pu sospendere un avvocato perch ha trattato con la mafia, per arriva il giudizio della Cassazione che lo riammette, ma non che lei pu mandare in giro a patrocinare un avvocato che stato condannato in primo grado, attenzione, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il codice deontologico derogabile o migliorabile, oppure si pu fare un manifesto dellavvocatura italiana, che guadagnerebbe un sacco di punti cos, dove dice: Lantiriciclaggio si fa, siamo convinti che si deve fare, ma con attenzione alle esagerazioni. Proponiamo la revisione delle sanzioni, per una normativa che purtroppo, ob torto collo, dobbiamo applicare. Non so se ho risposto al notaio.

 

AVV. MARIA LETIZIA CASALE

Non siamo lanello finale, perch lanello finale il notaio. Io leggevo il testo della legge. Mi viene un dubbio. La legge dice, mi pare, lho letto ora, assistono i clienti nella predisposizione di operazioni, per esempio, io prevedo di cedere una quota di un bene. Come avvocato, stipulo la transazione e poi si va dal notaio per latto. Io avvocato, che sono solo un tramite, cosa devo fare e cosa non devo fare?

 

PROF. RANIERI RAZZANTE

Secondo me ci sta un aspetto generale, proprio di approccio alla tematica della legge e laccettazione da parte dellavvocatura e degli italiani ad un certo tipo di norme. Poi siamo entrati nello specifico e il collega Arena ha parlato di alcuni aspetti. Io mi domando, come avvocato, sono processualista, il 100% della mia attivit giudiziale, quando mi scatta lobbligo di riempire il registro ed in che occasione? Cio, se viene da me una persona che deve essere assistita giudizialmente, io lincarico ce lho quel giorno, dovr poi essere formalizzato in calce alla costituzione dopo quattro mesi, ma non ho problemi perch cՏ la presunzione di copertura del magistrato, giusto? Quindi soprattutto attivit stragiudiziale. Attivit stragiudiziale che, come diceva la collega, nella stragrande maggioranza dei casi, torna poi al vaglio del notaio. Stragiudiziale nel senso che io faccio soltanto laccordo per la compravendita e poi  Oppure si d il caso, dalle nostre parti, di una vendita giudiziaria immobiliare, ti viene il contadino e dice: Io compro allasta per un milione. Che faccio? Segnalo? Ti do lincarico perch tu partecipi per mio nome e conto allacquisto, per cՏ il giudice. Io devo comunque segnalarlo? QuandՏ che per noi scatta lobbligo di segnalazione? che a me marriva il cliente e io dico: non voglio sapere che tipo di incarico mi dai, dimmi  prima chi sei, gli faccio la radiografia, poi lo faccio sedere. Ma a prescindere da quelle che possono essere le considerazioni giuridiche o meno le cose che pi mi preoccupano sono le considerazioni che faceva il professore,  perch io vorrei evitare di andare in giudizio, vorrei evitare che mi venisse la Guardia di Finanza, che dice: A me non me ne frega niente, intanto io sequestro tutto. Si supera con questa normativa quello che lobbligo di un accertamento; ti bloccano lo studio, quando l cՏ lautorizzazione del Pubblico Ministero.!Oggettivamente non basta ragionare nel senso che comunque mi difendo dopo. E il danno dimmagine? Chi me lo fa? Chi me lo paga? A chi lo richiedo?Posso capire tutte le normative di questo mondo, per mi sembra che  si debbano individuare chiaramente quelli che sono gli obblighi, e chi fanno capo, No si pu dire in senso generale che gli avvocati hanno lobbligo o gli avvocati sono mascalzoni perch non fanno segnalazioni, quando su 230 mila soltanto 500,forse meno, si occupano di questa materia.

 

AVV. MAURIZIO ARENA

Il caso di Rieti era esattamente questo. Il collega aveva ricevuto da un imprenditore un mandato ad assisterlo nellacquisto di un bene immobile, sito in La Guardia di Finanza ha contestato, dopo la problematica dei fascicoli, acquisendo questo incarico, ha detto: Oggetto: acquisto di bene immobile, s. Rientra in quelle situazioni di ex art. 12, che rendono lavvocato destinatario? S. Lo hai identificato questo imprenditore? S. Lo hai registrato nellarchivio Buffetti? No. Gli ha contestato questo il ragionamento della Guardia di Finanza stato, nel momento dellaccertamento, indiscutibile. Qual il problema? Che poi lo sviluppo della difesa delle carte e della ricostruzione ha consentito di dire, tantՏ che poi il GIP di Rieti ha immediatamente archiviato, su richiesta del PM, quindi siamo intervenuti subito, senza attendere il decreto penale, che per una leggerezza, cominciamo ad evitare le leggerezze, il collega aveva distinto, questo poi non mio settore, ma comunque acquisto di bene immobile ha tanti risvolti processuali, io anche in sede di opposizione, cauzione e quantaltro, il collega aveva per distinto tra questo incarico, in cui si diceva, tra laltro si specificava il tipo di compenso, ed il mandato ad litem in calce ad uno degli atti processuali, che poi sono serviti a questo collega di Rieti, per partecipare alla procedura dasta, dincanto e quantaltro. Allora, si detto al PM, con una memoria: vero che leggendo questo conferimento dincarico, il conferimento dincarico fa rientrare lavvocato negli obblighi antiriciclaggio?. Per anche vero che questo incarico una specificazione, problema di date, abbiamo spiegato tutto, una specificazione, anche ai fini del compenso, della quantificazione come accordo tra cliente e professionista, di unassistenza processuale, che si specifica in un mandato ad litem, quindi sostanzialmente questa attivit si risolve comunque in unassistenza in giudizio, oltre alla problematica dei 30 giorni, di cui ho parlato prima. Quindi, sulla base di questo aspetto, il PM si convinto, sulla base di una nostra memoria, di richiedere larchiviazione al GIP, dicendo: vero che questo incarico riguarda un bene immobile, ma aveva delle scaturigini ed ha avuto, non poteva avere, noi avvocati ci lamentiamo dicendo che tante cose possono avere delle scaturigini processuali il PM ha detto ha avuto delle scaturigini processuali. Sulla base di questi incarichi ci sono stati degli incontri  face to face con il giudice, che adesso non conosco nemmeno. Quindi, attivit processuale, assistenza, quindi esenzione dallobbligo antiriciclaggio, quindi archiviazione del procedimento. Quello che a me mette paura il fatto che bisogna andare in giudizio, bisogna sperare che un PM, che si sia alzato di buon umore, ritenga che in effetti stanno facendo una fregnaccia, perch sa meglio di me, abbia pazienza, che cՏ una difesa a spada tratta delloperato delle autorit di pubblica sicurezza anche quando fanno le fregnacce, perch cio un certo tipo di cose dice: CՏ, comunque intanto facciamo. E intanto il povero Cristo, che pu essere il professionista, si ritrova sotto processo, ed affrontare spese e altre cose, con danni dimmagine, perch qua torniamo al discorso deontologico, nel momento in cui si apre un procedimento penale, per quanto banale, si arriva in terzo grado, il professionista cha un procedimento disciplinare. A me fa piacere che ci siano le possibilit di difendersi, ma si potrebbe proprio evitare se si chiarisse sin dallinizio cosa si pu fare e cosa no. Che non fosse cos opaca la normativa. Che poi ci siano i mascalzoni, non cՏ bisogno del riciclaggio o dellantiriciclaggio. Il mascalzone va in galera comunque per altri tipi di reato previsti dal Codice Penale. Solamente questo.

 Poi gli spunti che lei giustamente sollevava lei su tante questioni ci sono, ma noi puntiamo sempre al terzo grado di giudizio della difesa.

 

AVV. DAVIDE CALABR

Quello che a me mette paura il fatto che bisogna andare in giudizio, bisogna sperare che un PM, che si sia alzato di buon umore, ritenga che in effetti stanno facendo una fregnaccia, perch sa meglio di me, abbia pazienza, che cՏ una difesa a spada tratta delloperato delle autorit di pubblica sicurezza anche quando fanno le fregnacce, perch cio un certo tipo di cose dice: CՏ, comunque intanto facciamo. E intanto il povero Cristo, che pu essere il professionista, si ritrova sotto processo, ed affrontare spese e altre cose, con danni dimmagine, perch qua torniamo al discorso deontologico, nel momento in cui si apre un procedimento penale, per quanto banale, si arriva in terzo grado, il professionista cha un procedimento disciplinare. A me fa piacere che ci siano le possibilit di difendersi, ma si potrebbe proprio evitare se si chiarisse sin dallinizio cosa si pu fare e cosa no. Che non fosse cos opaca la normativa. Che poi ci siano i mascalzoni, non cՏ bisogno del riciclaggio o dellantiriciclaggio. Il mascalzone va in galera comunque per altri tipi di reato previsti dal Codice Penale. Solamente questo.

 

AVV. MARIO CIOFFI

Se posso, signor presidente, per la norma non chiara su questo. Il problema degli avvocati sorge quando da noi viene il contadino rumeno, con un milione di euro, amministratore unico di 12 Srl, allora io a quel punto non posso neanche rinunciare al mandato, ma sono obbligato a fare la segnalazione alla Guardia di Finanza. Il problema standard del contadino onesto, che ha accumulato, il problema che lo dichiara lui, il problema del titolare effettivo, per io come avvocato sono tenuto a fare questa verifica, ecco perch questa una vicenda estremamente complicata per noi, perch veramente ci obbliga a delle verifiche che molte volte non facciamo. Bisogna prendere coscienza di una normativa che esiste da 7 anni, che una mina vagante, perch adesso con la variazione anche dei Consigli di Disciplina, e quindi anche con lo spostamento delle responsabilit, sicuramente ci sar materia per contendere. Gli avvocati quando sbagliano vengono subito siamo coloro che dovrebbero evitare il pi possibile di commettere errori e quindi nel momento in cui non ci lascio la parola al professor Razzante.

 

AVV. MARIA LETIZIA CASALE

Il punto : se io con un mio cliente, uno di noi, perch poi a noi questo capita, concludo una transazione nella quale una parte, faccio lesempio concreto, si impegna ad acquistare nei confronti dellaltra una certa quota di un certo bene, importo 100 mila euro, da acquisto che io scrivo come obbligo nella transazione, che poi va formalizzato in un atto notarile, daccordo? Perch va sempre formalizzato in un atto notarile. Io avvocato devo registrare questa operazione, o no? Quindi devo scrivere nel registro che cՏ questa operazione. Poi, se ho il sospetto di illiceit, faccio anche la segnalazione. Ho capito. Quindi anche per una consulenza, unassistenza nella preparazione di una trattativa di questo tipo io devo fare la registrazione, quando superiore a 15 mila euro, se non ricordo male, o no? O di valore indeterminato? Grazie.

 

 

AVV, MARIO CIOFFI

Allora io sono, diciamo, un soldato semplice dellavvocatura sorana. Ringrazio per aver corretto una convinzione sbagliata, perch sono venuto qua in realt pensando di dover trattare una materia in parte noiosa e un po troppo tecnica. In realt, invece, siete riusciti a renderla molto viva, infatti, io ho seguito con molta attenzione, anche perch una materia che poi tocca molto da vicino, a mio avviso, una problematica pi ampia, che proprio, secondo me, il rapporto tra le leggi, che sono le imposizioni, le prescrizioni scritte, e poi forse le abitudini, giuste o sbagliate, di questo Paese. Vado via quindi anche con unaltra convinzione forse anche con un po di pessimismo, sotto questo punto di vista, rispetto al fatto che poi si possa correggere determinate abitudini a colpi di legge. Passando invece allargomento pi specifico, non ho colto qualche aspetto di questa legge in particolare, una legge che a mio avviso ha delle difficolt applicative, che inevitabilmente incontra, perch o latteggiamento del professionista, sia esso un avvocato o un notaio, quello di dire di fronte ad unoperazione sospetta: Io mo rifiuto, e a quel punto non riesco a capire come il professionista debba inseguire il cliente per chiedere i dati, nel momento in cui invece, diversamente, accetta lincarico, allora arriviamo al discorso dellavvocato Arena, cio delle Sezioni Unite del 2010, del dolo eventuale. Allora, nel momento in cui io accetto, vuol dire che accetto di partecipare ad unoperazione ed accetto anche il rischio che quelloperazione possa riguardare dei proventi, del denaro illecito. Vuol dire che nel momento in cui io collaboro con la mia attivit professionale inevitabilmente finisco nellambito della responsabilit penale, nel momento in cui noi parliamo di dolo eventuale ovvio che io ci sono dentro. Allora, a meno che poi la legge, ma non mi sembra che sia cos, preveda che il fatto stesso che io faccia la segnalazione rappresenti o una discriminante, ma non potrebbe essere perch ci sarebbe una ratio a riguardo, o una non punibilit, perch a quel punto io segnalo e nello stesso tempo io ho svolto il mio compito di notaio o di avvocato, non vedo come possa io dimostrare, perch il fatto stesso che io segnali la prova che abbia la sensazione che quella sia unoperazione, quindi non che ce lho nel momento in cui io segnalo e non ce lavevo nel momento in cui io ho compiuto i miei uffici di avvocato o di notaio, quindi, sinceramente, non riesco a capire come possa funzionare questo sistema che, in assenza di correttivi, la segnalazione equivale ad una denuncia, non una denuncia, questo ricordo bene, una segnalazione che dovr passare al vaglio degli organi competenti. Ma passer anche necessariamente la mia posizione di professionista dovr passare al vaglio e quindi, voglio dire, sotto questo punto di vista non ho capito quale perch, ripeto, sconcertante anche il discorso del dolo eventuale, perch ovviamente il dolo eventuale vuol dire semplicemente il sospetto, cio accettare il rischio che ci sia dietro qualcosa di diverso.

 

AVV. MAURIZIO ARENA

Il relatore delle Sezioni Unite si preoccupato di specificare e di insistere sugli aggettivi. Non ha detto il mero sospetto, ma che importante che ci siano fondati e ragionevoli motivi di sospetto, non un mero dubbio fumoso! Leggetevi quella sentenza delle Sezioni Unite per vedere la sfilza di aggettivi qualificativi utilizzati dal relatore. Capisco perch ha usato questi aggettivi. Perch difficile dire quando un sospetto sia ragionevole, fondato. Come il Pubblico Ministero quando chiede una misura cautelare. Il Codice si sforzato tantissimo di specificare le esigenze cautelari, ma per quanto il Codice aggiunga aggettivi, alla fin residua limportante margine di discrezionalit del PM nel richiedere, ma soprattutto del Giudice nel disporre .

(ci scusiamo per l impossibile trascrizione per difetto registrazione)

 Possiamo dire che prima delle Sezioni Unite la giurisprudenza prevalente era a favore del dolo

 

 

AVV. MARIO CIOFFI

A rischiare pu essere lo stesso professionista che ha segnalato, che, rispettando la legge, ha segnalato. Qualcuno deve spiegare se esente da responsabilit. Chi ha segnalato pu trovarsi ugualmente  di fronte al PM, al Giudice di primo grado, oppure di secondo grado, a difendersi, perch il fatto che abbia segnalato? Io potrei aver segnalato ritenendo, come professionista, di dovermi trovare partecipare a certe operazioni senza esserne coinvolto. Il discorso questo: la legge mi chiede di segnalare, ma non imporre un divieto al professionista rispetto alla partecipazioni a certe operazioni. Non cՏ un limite in tal senso, ma- considerato anche lorientamento ultimo della Cassazione Penale a S. U. in punto di sufficienza  del dolo eventuale ai fini della punibilit del reato di riciclaggio colui che segnala loperazione come sospetta pu e deve, prima degli altri, essere essere perseguito penalmente, a meno che non si pensi dinserire legislativamente una scriminante specifica e/o una condizione di non punibilit per il professionista che segnala loperazione sospetta.

AVV. MAURIZIO ARENA

Diciamo che se segnali questo un indice di buona fede..

AVV. MARIO CIOPFFI

Ma la buona fede fino ad un certo punto, perch vuol dire che sulloperazione ci ho guadagnato, se segnalo perch sono convinto che pu essere unoperazione non completamente lecita, dopodich, dato che io ci ho guadagnato comunque,di che  buona fede parliamo?, di  una buona fede artificiale?

 

PROF. RANIERI RAZZANTE

Vorrei tranquillizzare un po tutti. Allora, la segnalazione di operazione sospetta uneventualit, non un automatismo. Sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, i procedimenti per omessa segnalazione di operazione sospetta per i bancari, che trattano 100 mila operazioni al giorno. Le posso assicurare, avendo la fortuna, o la sfortuna, di occuparmene io per la maggior parte del territorio nazionale, e, se sfociano nel penale, facendomi aiutare da Maurizio, che non mi risulta che un PM o un ufficiale di PG, secondo me abbia mai detto tu sapevi tutto,mo dimostrami il contrario, cio non mi  dici: domani vieni cortesemente da me, nel mio ufficio, a dimostrarmi che tu non potevi sapere ecc. Cio io non ho visto, e le posso assicurare che la giurisprudenza in materia la conosciamo, tantissime sentenze dove si detto no, il attenzione, dolo eventuale una cosa seria Sto dicendo che per fortuna nella casistica completa, la Cassazione, opportunamente ricordata da Maurizio, non ha aperto nessun varco, cio - voglio dire- non mi risulta che quellavvocato dalloggi al domani Lei doveva segnalare, e la schiaffo dentro perch cos.. Ma stiamo scherzando? S non fanno le segnalazioni, ma non voglio credere ai pregiudizi, siamo in un Paese, son daccordo con lei, dove pu succedere di tutto, ma la segnalazione non un automatismo, anzi non dovete azzardarvi a segnalare uno per il fatto che LUIF ha censurato pubblicamente, sta chiedendo di non fare segnalazioni c.d. difensive,. Come dire: lo segnalo, hai visto mai, metto le mani avanti. Che ti segnali? Quelli devono verificare lavorare seimila segnalazioni al mese, non ce la fanno a lavorarle tutte. Anche, la Guardia di Finanza , che si vede fare dalla banca una segnalazione per un prelievo di tremila euro.. il finanziere era disperato, diceva: Ma ti pare che io devo andare ad indagare sul perch costui ha prelevato , o ha versato tremila euro in contanti e fa, non so, lavvocato. Ma devono necessariamente essere parcelle in nero?. Voglio dire: non cos. Se qualcuno ha demonizzato questa legge antiriciclaggio e la spiega male, e ce ne sono, se qualche finanziere, e ce ne sono, sbaglia, se qualche membro di Consiglio dellOrdine, i commercialisti, tra laltro quello che ha scritto la circolare lhanno pure messo dentro per riciclaggio, anche il delegato allantiriciclaggio dal Consiglio Nazionale ha avuto un processo per riciclaggio, quello si occupava della normativa antiriciclaggio e ho capito poi perch non chiamavano me, io non faccio riciclaggio. successo per stiamo attenti perch se non generalizziamo la segnalazione delloperazione sospetta resta una eventualit, non direi un obbligo. Lobbligo tra laltro scritto malissimo, quindi ci si pu giocare. Io volevo legarmi alla sedia, quando in Commissione, passata la formula aberrante della norma del 41 che dice: Deve segnalare quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi per sospettare. Io dissi : Scusate, ma se uno sa, denuncia. Allora sa leviamolo. Ha motivi ragionevoli per sospettare che significa in italiano? Lasciamo sospetta fortissimo sospetta, perch il sospetto gi forte. Noi segnaliamo anomalie, non sospetti., ed anomalo che Tizio mi abbia chiesto questa cosa, non congrua con il suo reddito.. Noi segnaliamo anomalie. Chi stabilisce se sospetto la UIF che poi lo manda agli uomini in divisa e agli investigatori che dovranno fare tutta una serie di cose. Vi assicuro, i processi per riciclaggio sono pochissimi, perch il riciclaggio difficilissimo da dimostrare. Allora, non si pu attribuire, non cՏ nessuna delega nei confronti di commercialisti, di avvocati e di professionisti da parte dello Stato. Io vorrei che si ricordasse di pi limpostazione sul rischio. Perch in tanti dicono: Per non correre il rischio, segnalo, perch rischio dolo eventuale. Ma mica sar automatico? No, non rischio il dolo perch non mi ci sono messo con il dolo. Beh, se io mi ci metto, voglio dire, ci metto pure del mio qui stiamo parlando di liberi professionisti, sono stati coinvolti ma, per tutti si dimostrato che facevano da tramite. Guardate ogni notizia pubblica di indagini per mafia, riciclaggio, corruzione, ecc. purtroppo, e cՏ una statistica che lo dice, i liberi professionisti sono i colletti bianchi necessari spesso per fare riciclaggio. CՏ sempre un commercialista, un esperto di finanza,fateci caso leggendo la cronaca. Allora, un motivo ci sar! E qual il motivo? che serve un colletto bianco insospettabile, senn il riciclaggio non cՏ. Ma questo non significa che tutti i professionisti fanno riciclaggio. Stiamo attenti. come se dicessimo: Tutti gli imprenditori partecipano ad appalti e quindi pagano le mazzette per gli appalti. Non cos. Ci sono, grazie a Dio, molte persone oneste. Stiamo attenti, perch senn facciamo una difesa corporativa che giusta, ma anche automatica, speciosa,  strumentale, che in definitiva non serve. Di condanne di professionisti, chiamati a dire: Senti, tu secondo me sapevi e non me lhai voluto dire secondo me non ne vedremo mai a meno che non stanno implicati nel MOSE In questo caso lui mi dovr dire perch stava l, perch nelle intercettazioni telefoniche promette un qualcosa, ma ci dovr pur essere lintercettazione telefonica Insomma dimostrare il riciclaggio di un professionista non facile, come non facile per dei bancari, per i quali dovrebbe essere meno difficile,perch se ha visto venire un trio con un valigione forse doveva allarmarsi. Ma pu capitare quello che viene col valigione sia un benzinaio e pu essere normale che a fine settimana, con tutti i soldi incassati, il benzinaio abbia bisogno del valigione! Il problema se viene col valigione un impiegato dello Stato. La legge le prevede queste cose, questi bilanciamenti. Pu essere scritta male in alcuni punti, ma state tranquilli, alla segnalazione voi dovete pensarci pi di una volta, non cՏ nessun automatismo e nessun pregiudizio, soprattutto nei confronti di clienti.

 

AVV. LUCIANO SANTORO

Ma adempiere questo obbligo dovrebbe non rendere possibile linquisizione di colui che lo ha osservato. Questo tutto..

 

PROF RANIERI RAZZANTE

un importante elemento di difesa ma ladempimento potrebbe anche essere strumentale.

 

AVV. LUCIANO MENGA

Una domanda al professor Razzante in materia di assistenza: ad un cliente per unoperazione di scudo fiscale. In questo caso il professionista, a prescindere, ha l obbligo giuridico di segnalare alla UIF il rientro dei capitali dallestero?

 

PROF. RANIERI RAZZANTE

Lo scudo fiscale, censurabile o meno che sia, consentito da una legge dello Stato. Le banche, nellanno dello scudo hanno segnalato oltre 1300 scudi fiscali come sospetti. A fronte di questi sono stati rinvenuti, arrestati, membri della camorra ed importanti delinquenti perch, attraverso lo scudo fiscale di prestanome, hanno mandato soldi a finanziare la criminalit organizzata. Quindi le segnalazioni funzionano. Lo scudo fiscale conteneva, come sai, un esimente e di scherma solo sui reati fiscali. Ci posto, se mi viene un tizio per unoperazione di scudo fiscale  sulla base della legge dello Stato, io lo curo . Ma nel momento in cui venisse una vecchietta pensionata, ( questo esempio me lo gioco sempre piacque molto ad un giornalista de LEspresso che mi intervist), per scudare 10 milioni  io rilevo che avr diritto di scudare ma io avr diritto di dire alla UIF che la vecchietta titolare di una pensione sociale di 600 euro ne ha portato 10 milioni. Lei deve accettare lincarico  perch, a norma di legge, esiste il diritto di farlo, per io mi cautelerei. Lo rifiuto? Non lo posso rifiutare, perch consentito dalla legge, una sorta di atto obbligatorio. . Per in quel caso la segnalazione sarebbe opportuna , ma perch non cՏ la congruit, non perch mi sta antipatica la vecchietta, che mi deve spiegare. Poi ricordo che lo scudo fiscale utilizzabile anche in sede processuale, perch la Guardia di Finanza lo pu aprire, come lAgenzia delle Entrate per vedere cՏ reato fiscale. Pu anche richiuderlo e dire: Non ci interessa. Ma , molto spesso il chiavistello utilizzato era di questo genere: Stiamo indagando per associazione a delinquere di stampo mafioso, tra i vari accertamenti patrimoniali stato fatto lo scudo, cortesemente e la banca non ti pu dire: no, perch coperto il reato fiscale. No, io ho lordine del Magistrato di acquisire lo scudo e la riservatezza se ne va a fare benedire. Ho rilasciato 28 interviste io, alla soglia dello scudo, dappertutto, pure in RAI,ho spiegato queste cose, che sono principi elementari. Non mi sono inventato lacqua calda, cՏ stata gente che ha protestato, bancari che mi chiamavano: Scusi, professore, ma noi glielo dobbiamo dare lo scudo, se viene la Guardia di Finanza, lEsercito, questo un mafioso. Certo che vuole fare, se lo tiene per lei?  Glielo deve dare, lo prevede la legge. Non so se ho risposto.

 



[1] Ricordiamo che i professionisti non sono menzionati fra i soggetti destinatari delle nuove norme previste dal Provvedimento recante disposizioni attuative in tema di adeguata verifica pubblicato dalla Banca dItalia in data 3 aprile 2013. Non si applicano quindi ai professionisti le norme ivi riportate riguardanti lindividuazione del titolare effettivo, sebbene in alcuni casi queste possano fornire chiarimenti rilevanti nelleffettuazione delladempimento.