STATUTO

Articolo 1) - Principi
E' costituita l'ASSOCIAZIONE GIURISTI "MARCO TULLIO CICERONE"
L'associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e sviluppo della cultura giuridica del comprensorio di Sora e di tutto il territorio circostante: Valle di Comino, del Liri, del Rapido, di Roveto e del Sacco. A tal fine intende predisporre ogni iniziativa atta a favorire la conoscenza fra gli associati, lo scambio di reciproche esperienze professionali attraverso lo svolgimento di attività socio-culturali, la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento della formazione professionale e culturale dei medesimi ed in particolar modo dei giovani, le attività di carattere sociale e ricreativo. L'Associazione resterà sempre "rigorosamente" apolitica ed è aperta al contributo d'esperienza di Avvocati , Magistrati , Notai, Docenti di materie giuridiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ai laureati in discipline giuridiche che desiderano essere parte attiva ed impegnata nel raggiungimento dello scopo prefissato contribuendo, in tal modo, ad un concreto sviluppo organizzativo ed operativo dell'Associazione stessa.
L'Associazione si prefigge :
- di affermare il diritto alla cultura, all' educazione ed alla formazione permanente;
- di promuovere, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, iniziative di studio e di approfondimento, aventi per oggetto temi di ordine giuridico, economico e culturale in genere.
- di svolgere corsi di approfondimento culturale e professionale;
- di svolgere manifestazioni, convegni , dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- di organizzare gruppi di lavoro a livello tecnico scientifico su problematiche giuridiche economiche, amministrative e culturali in genere;
- di favorire i rapporti con Enti Pubblici e Privati del territorio al fine di una reciproca collaborazione sui temi trattati dall'Associazione;
- di svolgere attività sociali e ricreative; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi, nonchè di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografia, e simili.
L'associazione non ha scopo di lucro ed è retta oltre che dalle norme del presente statuto anche dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge in materia e per il conseguimento delle proprie finalità potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 2) - SEDE
La sede sociale viene fissata dal Consiglio Direttivo secondo le necessità gestionali dell'Associazione stessa e comunque sempre nell'ambito del Comune di Sora.

Art. 3) - Componenti
Gli associati si distinguono in Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
-I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Tali soci hanno diritto di voto.
- I Soci Sostenitori sono coloro che, assieme ai soci fondatori, si assumono l'impegno di assicurare la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento dell'associazione nonchè la gestione operativa della stessa. Tali soci hanno diritto di voto.
- I Soci Onorari sono coloro ai quali, per motivati meriti nei confronti dell'Associazione o delle sue finalità, viene conferito dall'Assemblea dei Soci - su proposta del consiglio direttivo - il titolo di Socio Onorario.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua.
Verrà sempre riconosciuto il titolo di Socio Onorario, per il periodo di dirigenza, ai: Presidenti degli Ordini Forensi di Avezzano, Cassino e Frosinone; Presidenti dei Consigli Notarili di Avezzano, Cassino e Frosinone; Presidenti dei Tribunali di Avezzano, Cassino e Frosinone; Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Avezzano, Cassino e Frosinone, con assemblea straordinaria del 6/2/2003 sono riconsciuti come soci onorari, per periodo di dirigenza, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cassino ed il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cassino. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre dell'anno in corso saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art.4) - Iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione : Avvocati, Magistrati, Notai, Docenti di materie Giuridiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, i Laureati in discipline giuridiche che si riconoscono negli intenti e nelle finalità da essa perseguiti. Le iscrizioni avvengono su domanda degli interessati su appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci fondatori e sostenitori devono dichiarare di attenersi comunque Le iscrizioni avvengono su domanda degli interessati redatta su appositi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio conferma l'accettazione tramite la emissione della ricevuta di pagamento della quota annuale. Il Presidente con il Consiglio Direttivo può accettare o respingere le domande d'iscrizione senza l'obbligo di rendere note le motivazioni della loro decisione. Il modello di domanda d'iscrizione e le modalità di pagamento della quota associativa sono approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.5) - Recesso - Esclusioni
I soci hanno facoltà di recedere previo avviso da inoltrarsi al Presidente o al Consiglio Direttivo con raccomandata a mano o A/R. Restano comunque fermi gli obblighi derivanti dall'accettazione dello statuto. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ,ai regolamenti interni o alle deliberazione prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali per almeno due anni;
c) quando in qualunque modo rechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni con cui il Consiglio direttivo accetta o respinge la domanda di recesso, ovvero decide l'espulsione di un associato, vengono comunicate direttamente all'interessato.

Art.6) - ORGANI
Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art.7) - Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari. I Soci per partecipare ai lavori dell'Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea è convocata dal Presidente nella sede sociale o in locali all'uopo destinati, mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere affisso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti - con diritto di voto - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno un volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Si riunisce inoltre quando:
- viene deciso dal Consiglio Direttivo;
- viene ravvisata la necessità dal Presidente;
- viene richiesta da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto specificando gli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno.
- Non è ammesso il voto per delega.
- L'Assemblea Straordinaria si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto nei seguenti casi:1) modifica atto costitutivo e statuto; 2) scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio residuo.
- La convocazione avviene con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria ma con avviso affisso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
- L'Assemblea elegge e revoca il Presidente e, su proposta di questi, il Consiglio direttivo; discute i problemi di maggiore interesse, formula proposte, approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché provvede alla nomina dei Soci Onorari e - qualora lo ritenga opportuno - potrà nominare un Collegio di tre Revisori Contabili.
- L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere trascritte su apposito libro dei verbali.

Art. 8) - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente . Esso è composto da non meno di cinque e da non più di dieci consiglieri, oltre al Presidente,tra i Soci Fondatori e Sostenitori, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rinnovabile alla scadenza senza limiti di mandato e può essere revocato dall'Assemblea.
Il presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire incarichi specifici sia ai membri del Consiglio Direttivo sia ai soci Fondatori, Sostenitori ed Onorari; in tal caso questi ultimi potranno presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente
Non è consentito il voto per delega.
Ai componenti il Consiglio Direttivo nonchè al Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali Revisori Contabili non compete alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentabili.
Il Consiglio Direttivo:
- delibera circa l'ammissione ,la radiazione e l'espulsione dei soci;
- fissa annualmente le quote associative dei soci fondatori e sostenitori;
- formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone la relazione da presentare all'Assemblea per l'attività svolta;
- predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, dai quali risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; propone all'approvazione dell' Assemblea il regolamento interno od eventuali modifiche dello statuto;
- adotta altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
- acquista, vende e permuta beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
- stipula mutui e concede pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale.
E ' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di due componenti fino alla scadenza ordinaria del mandato.

Art. 9) - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Seguendo le indicazioni del Consiglio e dell'Assemblea attua le iniziative che ritiene più opportune per perseguire gli obiettivi sociali.
Può attribuire incarichi speciali e/o delegare funzioni sue proprie ad altri Consiglieri. Il Presidente viene scelto esclusivamente tra i soci fondatori e sostenitori.

Art. 10) - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11) - Il Segretario
Il Segretario registra le presenze alle riunioni, ne redige e conserva i verbali, esplica le altre mansioni inerenti normalmente la sua carica.

Art. 12) - Il tesoriere
Il tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione, è delegato alla firma per le eventuali operazioni bancarie e dispone dei fondi stessi secondo le direttive del Consiglio, rendendone conto allo stesso almeno una volta l'anno. Tiene i registri contabili che trasmette al suo successore unitamente a tutti i fondi residui ed a qualsiasi altra proprietà dell'Associazione in suo possesso.

Art. 13) - Fondo di costituzione
Il fondo è costituito dalle contribuzioni che i Soci Fondatori si impegnano a versare all'atto della costituzione dell'Associazione pari alla somma di £ 100.000 (centomila) pari ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuno.

Art. 14) - Patrimonio e Finanziamento
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
le quote associative annue dei Soci Fondatori e Sostenitori pari a £ 50.000 pari a euro 25,82 cadauno;
I contributi di Associazioni, Enti pubblici o Privati ,associati, ecc.
Le entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni inerenti all'oggetto sociale, sponsorizzazioni e pubblicità inerenti le attività svolte;
Le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione ,da Enti Locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
Altri proventi di natura non commerciale che potranno derivare da iniziative promosse dall'Associazione.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.
Il patrimonio sociale è indivisibile. Le somme versate per le quote sociali o quelle comunque elargite all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 15) - Rendiconto annuale
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall'1/1 al 31/12 di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo redatto secondo i comuni regimi contabili.

Art. 16) - Atti ufficiali dell'associazione
a)Elenco dei Soci;
b)Registro Cassa;
c)Registri verbali;
d)Tutti gli atti Formali riguardanti la vita sociale.

Art. 17) - Scioglimento
La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa - in sede di Assemblea Straordinaria - con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati .
In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto a scopi analoghi a quelli dell'Associazione in base a precise disposizioni adottate dall'Assemblea.

Art. 18) - Durata
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31-12-2060. L'assemblea potrà prorogare la durata,ovvero deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione deliberando altresì la destinazione del patrimonio sociale che non potrà mai essere diviso tra i soci.

Art. 19) - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra gli stessi e l'associazione od i suoi Organi , saranno affidate alla competenza di un Collegio di tre Probiviri che saranno nominati uno ciascuno delle parti in lite ed il terzo dai primi due e in loro disaccordo o in mancanza dal presidente del Tribunale di Cassino.
I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile.